Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 199.62 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 199.
  • status: Approvato (Id. em. 199.43, 199.1, 199.15, 199.18, 199.2, 199.52)

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 8, dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le Autorità di sistema portuale, nel limite di 5 milioni di euro, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
  10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
  10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, sono dettate le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.