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Proposta di modifica n. 199.18 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 199.
  • status: Approvato (Id. em. 199.43, 199.1, 199.15, 199.2, 199.52, 199.62)

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo funzionali all'attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nei 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

   b) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19;

   c) al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni;

   d) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 56 milioni;

   e) al comma 8, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale,;

   f) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «9-bis. Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.»;

   g) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

   «10-bis. A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.
   10-ter. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 10-bis presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019. La domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale e il numero REA. Alla domanda di cui al presente comma è allegata la seguente documentazione:

   a) autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019;

   b) copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.

   10-quater. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. All'onere derivante dal presente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative nonché il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 720.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le Autorità di sistema portuale, nel limite di 5 milioni di euro, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
  10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
  10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, sono dettate le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.