presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Davide SERRITELLA (IPF) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/06/20
Dopo l'articolo 196 aggiungere il seguente:
Art. 196-bis.
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano anche all'annualità 2020.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda presentato istanza entro i successivi quindici giorni dal trasferimento di cui al comma 2 , in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:
a) per i traffici effettuati dall'1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;
b) per i traffici effettuati dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;
c) per i traffici effettuati dall'1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020.
4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per le annualità 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole: «per le annualità 2021 e 2022».