Articolo aggiuntivo n. 195.06 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 195.
  • status: Approvato (Id. em. 195.016, 195.09, 195.013)

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».