presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Emanuele SCAGLIUSI (IPF) e altri e altri 23 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/06/20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni;
b) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'ammontare del contributo previsto per l'anno 2019, destinato alle emittenti televisive commerciali, escluse le emittenti televisive a carattere comunitario, è ripartito tra tutte secondo i criteri e le aliquote così riportate:
a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;
b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: 50 per cento.
c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).
1-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento.»
1-quater. Per l'anno 2021, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le spese di cui al presente comma devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
1-quinquies. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1-quater è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 770 di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.