Articolo aggiuntivo n. 191.04 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 191.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(Rimodulazione di alcuni parametri per l'accesso e la determinazione del contributo)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole «almeno il 30 per cento» sono sostituite con le parole «almeno il 25 per cento» e le parole «almeno il 20 per cento» con le parole «almeno il 15 per cento».
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, alla lettera a), le parole: «una quota pari al 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari al 65 per cento»; alla lettera b) le parole: «una quota pari al 45 per cento» sono sostituite con le seguenti: «una quota pari al 55 per cento»; alla lettera c) le parole: «una quota pari al 35 per cento» sono sostituite con le seguenti: «una quota pari al 45 per cento»;

   b) al comma 7, le parole: «oltre il limite del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il limite del 30 per cento»;

   c) al comma 8, alla lettera a), le parole: «300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione» sono sostituite con le parole: «400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione»;

   d) al comma 10, alla lettera a) del comma 10 le parole: «primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici» sono sostituite con le seguenti: «primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici»; alla lettera b) le parole: «secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici» sono sostituite dalle seguenti: «secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici»; alla lettera c) le parole: «terzo scaglione, 0,35 per copia venduta» sono sostituite con le parole: «terzo scaglione, 0,45 per copia venduta»;

   e) al comma 15, le parole: «essere superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiore al 60 per cento».

  3. Le misure disposte dal seguente articolo non comportano nuovi oneri a carico della Stato.
  4. Al fine di evitare distorsioni negative nella distribuzione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attività editoriali, si specifica che per l'esercizio 2020 i contributi alle imprese editoriali di cui sopra non potranno avere un importo inferiore a quelli erogati per il 2019.