Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 190.05 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 190.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».