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Proposta di modifica n. 183.14 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 183.

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti acquirenti presentano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 24 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. I voucher scaduti, emessi ai sensi del presente comma, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 12 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza.»;

    2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

   «4-bis. Alla vendita ed a qualsiasi forma di collocamento dei voucher di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto per i titoli di accesso ad attività di spettacolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 545 a 545-quinquies.
   4-ter. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2020 e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite dall'emergenza COVID-19 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato a ristorare all'organizzatore di evento una quota pari ad almeno il venti per cento del valore dei voucher scaduti e rimborsati ai sensi del comma 2. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
   4-quater. Sui rimborsi dei voucher scaduti ai sensi del comma 2, in caso di inadempienza da parte dell'organizzatore dell'evento, è concessa la garanzia dello Stato a valere sul fondo istituito dal comma 4-ter della presente legge.
   4-quinquies. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato.
   4-sexies. La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e l'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 della presente legge.