presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Francesca BONOMO (PD) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 16/06/20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 100 milioni;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale.
2-ter. Ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «per un anno dall'emissione» con le seguenti: «per diciotto mesi dall'emissione.»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per l'importo di 75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione della somma versata.»;
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso a condizione che sia rispettata almeno una tra le opzioni indicate di seguito, in caso contrario rimane l'obbligo di rimborso con restituzione della somma versata:
a) il destinatario abbia accettato la proposta;
b) in caso di scadenza del voucher, questo venga integralmente rimborsato;
c) l'importo del voucher sia almeno del 10 per cento maggiore rispetto al rimborso dovuto;
d) l'importo rimborsabile sia corrisposto metà come rimborso ed il resto come voucher.»;
3) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-ter. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario, ovvero ceduto ad altri. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro tale termine. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro 14 giorni dalla richiesta, il rimborso dell'importo versato.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
nuova formulazione del 03/07/20
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
« 11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
« 12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».