presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Marco LACARRA (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 181.17)
testo emendamento del 16/06/20
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le regioni e le province autonome determinano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la durata delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entro un limite massimo di dieci anni.
1-ter. Le concessioni di posteggio in essere per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate secondo le disposizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.
nuova formulazione del 03/07/20
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.