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Proposta di modifica n. 179.8 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 179.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo sono aggiunte le seguenti: e delle proposte avanzate dalle associazioni e dalle reti territoriali.;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento alle iniziative da finanziare, una quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, è destinata a progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile realizzati dalle associazioni nazionali che si occupano di turismo sostenibile e responsabile e dai distretti turistici riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I progetti finanziati dovranno valorizzare tematiche legate alla Carta per il turismo sostenibile di Lanzarote, alla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CEST), all'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2020, con precisi riferimenti al turismo. Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro a campagna. Ogni soggetto beneficiario delle risorse di cui al presente comma non potrà chiedere fondi per non più di due campagne nello stesso anno solare.;

   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere la diffusione dei turismo in chiave sostenibile, in via sperimentale per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 400 mila euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato al riconoscimento in favore delle imprese turistico ricettive, comprese quelle open-air, di un «buono mobilità strutture ricettive», pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2000, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il «buono mobilità strutture turistico ricettive» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste e i mezzi acquistati non possono eccedere il 30 per cento della capacità ricettiva delle stesse. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del fondo, compresa la previsione dell'obbligo da parte dei soggetti beneficiari del «bonus mobilità strutture turistico ricettive» di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'acquisto effettuato e l'inserimento di questo in un database appositamente predisposto, nonché l'impegno di mettere a disposizione i mezzi acquistati per almeno tre anni dalla data dell'acquisto. Agli oneri di cui al presente comma pari a 400 mila euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 265.