Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 178.014 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 178.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della InternationalYouth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.