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Articolo aggiuntivo n. 178.012 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 178.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione delle risorse alle imprese turistico-ricettive, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.