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Articolo aggiuntivo n. 152.03 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 152.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

  1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.
  2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.
  3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
  4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore di chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.
  5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata, con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.
  6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.