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Articolo aggiuntivo n. 147.010 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 147.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Automatizzazione della compensazione dei crediti commerciali)

  1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è inserito il seguente:

«Art. 28-sexies.

   1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, emana, con uno o più decreti, disposizioni per l'istituzione di una piattaforma elettronica sulla quale, su opzione del creditore, possono essere iscritti i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni come disciplinati al precedente articolo 28-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, in alternativa alle procedure di certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, possono, su richiesta dei creditori, iscrivere i loro debiti sulla medesima piattaforma. L'Amministrazione finanziaria gestisce i flussi delle informazioni confluite sulla piattaforma istituita e, in presenza di scritture veritiere e puntuali tra i soggetti creditori e debitori, procede alla compensazione delle partite, dandone notizia agli interessati. Entro i successivi 30 giorni dall'operazione contabile, la stessa eroga un credito d'imposta fino a concorrenza dell'importo compensato, annotandolo in apposita sezione dedicata sul cassetto fiscale del soggetto creditore.
   2. I soggetti destinatari dei crediti d'imposta di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a fronte del pagamento di un loro fornitore per debiti commerciali documentati da fatture con data di emissione uguale o successiva a quella della generazione del credito stesso, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato a sua volta sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È consentito l'utilizzo della procedura elettronica informatizzata come disciplinata al comma 1 per gli scopi di cui al presente comma.
   3. L'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del servizio sanitario nazionale versa sulla contabilità speciale numero 1778 (Fondi di bilancio) l'importo certificato con iscrizione sulla piattaforma di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data della compensazione contabile. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.».