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Proposta di modifica n. 126.28 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 126.

testo emendamento del 16/06/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al versamento dei contributi per i lavoratori stagionali ed al rimborso di quanto già versato.