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Articolo aggiuntivo n. 121.03 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 121.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e dal presente decreto, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della previdenza sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 6 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.