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Proposta di modifica n. 121.16 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 121.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta inserire le seguenti: in misura pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di successiva cessione con le seguenti: di successive cessioni, anche parziali, anche non collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione e aggiungere, in fine, le parole: senza limiti al numero di cessioni;

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito e altri intermediari finanziari aggiungere le seguenti: nonché gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione, con specifico riferimento agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, del comma 1, lettera b), nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

   dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata nell'anno 2020 anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
  1-ter. Le spese di cui al comma 1 possono essere fatturate anche a stato avanzamento lavori (SAL) e su tali fatture il contribuente può esercitare l'opzione di cui al comma 1 per la liquidazione del corrispettivo relativo allo stato avanzamento lavori;

   al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la lettera:

   f-bis) interventi relativi a «sistemazione a verde», impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   al comma 3, dopo il primo, aggiungere il seguente periodo: Per le medesime rate, il contribuente ha facoltà di richiedere all'Agenzia delle Entrate la conversione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;

   al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Non si applica il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È ammessa compensazione anche per ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;

   i)dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato»;

   l)al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «allo sconto praticato o»;

   m)sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione;

   n)sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di collegamento per operatori specializzati, anche privati, al fine di consentire la creazione di un mercato di crediti d'imposta cedibili di cui al presente articolo, liquido, competitivo e trasparente. Sono inoltre definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso, le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

nuova formulazione del 01/07/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
   b) al comma 1:
    1) dopo la parola: detrazione inserire la seguente: spettante;
    2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
    3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
   c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
   d) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 219 con le seguenti: commi 219 e 220;
   e) al comma 3:
    1) al primo periodo sopprimere la parola: «anche»;
    2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   f) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: allo sconto praticato o al credito ricevuto con le seguenti: al credito di imposta;
   g) al comma 7, dopo le parole: in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.