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Proposta di modifica n. 119.411 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 119.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.