Proposta di modifica n. 119.361 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 119.

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o in loro uso anche per le finalità di cui alla legge n. 112 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, per gli interventi eseguiti su immobili di qualsiasi categoria catastale e destinazione d'uso di loro proprietà o in loro uso».

   b) dopo il comma 3.1 è aggiunto il seguente:

   «3.1-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione della detrazione massima ammissibile o della spesa massima ammissibile, si può fare riferimento al numero delle unità immobiliari equivalenti che si ottiene approssimando all'intero più vicino il rapporto tra il volume lordo complessivo dell'edificio espresso in m3 e 350 m3. Il numero delle unità immobiliari equivalenti deve essere dimostrato da un tecnico abilitato con una perizia asseverata».