Proposta di modifica n. 119.90 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 119.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».
  4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti»;

   b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:

   «1-novies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale di cui al presente articolo totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».

  4-quater. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti».

   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».

  4-quinquies. Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
  4-sexies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi.

  Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, lettera a) dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa e al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa.