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Articolo aggiuntivo n. 116.06 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 116.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.
  3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.
  4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

   a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

   b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

  5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.