presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Generoso MARAIA (IPF) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 112.20, 112.26, 112.14, 112.9, 112.2, 112.11, 112.27, 112.21, 112.15, 112.6)
testo emendamento del 16/06/20
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di riparto del contributo.
2. È altresì istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse ai suddetti comuni nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.
3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
nuova formulazione del 03/07/20
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.