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Proposta di modifica n. 109.29 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 109.
argomenti:      

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I contratti, gli accreditamenti e le convenzioni di enti pubblici con enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici, servizi socioeducativi, servizi socioassistenziali, servizi sociosanitari, servizi e attività per l'inserimento lavorativo, attività di cooperazione allo sviluppo sono prorogabili una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data e a condizione che siano mantenute le condizioni per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.
  1-ter. Gli enti pubblici possono inoltre avviare un procedimento di coprogettazione delle attività indicate al comma 1-bis, per adattarle ai nuovi bisogni legati all'emergenza sanitaria. A tal fine è possibile modificare le singole voci di spesa previste nei contratti, anche destinandole ad attività diverse da quelle originarie; rinviare scadenze per la rendicontazione dei progetti; prevedere modalità di rendicontazione semplificate; modificare a favore degli enti gestori i tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo anticipi parziali rispetto ad attività non ancora svolte.
  1-quater. La proroga di cui al comma 1-bis e la ridefinizione delle attività di cui al comma 1-ter si svolgono a condizioni economiche invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti a seguito di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.