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Proposta di modifica n. 109.4 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 109.
argomenti:      

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».