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Articolo aggiuntivo n. 106.028 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 106.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Istituzione del Fondo per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario da destinare a sedi delle Forze di polizia, delle Forze amiate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di assicurare ai comuni in dissesto finanziario le necessarie risorse per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo.
  2. Le procedure di ripiegamento di stazioni e sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state completate, sono sospese per una durata di 24 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.

nuova formulazione del 03/07/20

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.