Articolo aggiuntivo n. 105.037 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 105.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)

  1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265:

   a) al comma 5 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al comma 7 dopo la parola: 105 inserire la seguente: 105-bis.

  Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

nuova formulazione del 03/07/20

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tale fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

  Conseguentemente:
   alla rubrica del titolo IV, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.