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Articolo aggiuntivo n. 105.028 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 105.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.

nuova formulazione del 01/07/20

  Al titolo IV, dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

  l. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.