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Proposta di modifica n. 104.11 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 104.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di 10 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale, provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche, anche ai fini di un loro successivo inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

nuova formulazione del 01/07/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 4 sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro con le seguenti: pari a 155 milioni di euro;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.