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Articolo aggiuntivo n. 103.021 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 103.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo pari a 2.000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro pro capite.
  2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.
  4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.