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Proposta di modifica n. 103.113 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 103.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    a) dopo le parole: organismi pubblici inserire le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data e le parole: in entrambi casi sono sostituite dalle seguenti: in ogni caso;

    b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso il cittadino straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   2) al comma 2:

    a) il primo periodo è sostituito dal seguente: Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater, della legge 24 aprile 2020, n. 27, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza;

    b) al secondo periodo, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sono aggiunte le seguenti: ancorché irregolare e le parole: antecedentemente al 31 ottobre 2019 sono soppresse;

    c) al terzo periodo, le parole: nei settori di cui al comma 3 sono soppresse;

   3) al comma 3:

    a) le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1 e al comma 2, secondo periodo;

    b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

   c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio;

   4) al comma 5, le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020.

   5) dopo il comma 5, inserire il seguente:

  «5-bis. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via PEC.»;

   6) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;

   7) al comma 16:

    a) le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020;

    b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: La sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale, il parere si intende favorevole. Se, dopo l'apertura della posizione lavorativa, non siano pervenuti da parte del datore di lavoro i versamenti contributivi l'ispettorato raccoglie le denunce e testimonianze e, anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;

    c) al secondo periodo la parola: esclusivamente è soppressa;

    d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'attestazione comporta altresì per il cittadino straniero l'obbligo di iscriversi quanto prima al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con indicazione del medico di medicina generale;

   8) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da raccolta, anche stagionale, di prodotti agricoli, possono allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avvalendosi, altresì, del contributo di associazioni imprenditoriali, delle Regioni e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione.