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Articolo aggiuntivo n. 102.02 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 102.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

  1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
  3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
  4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

   a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

   b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

  5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.
  6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.