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Proposta di modifica n. 95.4 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 95.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: dispositivi inserire le seguenti: e sistemi o protocolli validati:

   b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL per oscillazione per prevenzione, previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati dall'Ente unico di accreditamento Accredia, probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio di cui al medesimo articolo, nonché idonei a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro nonché la responsabilità penale del datore di lavoro per i reati derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.;
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.