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Articolo aggiuntivo n. 93.015 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 93.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.