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Articolo aggiuntivo n. 87.05 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 87.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.