Articolo aggiuntivo n. 84.09 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 84.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.