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Articolo aggiuntivo n. 84.012 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 84.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Indennità pescatori autonomi)

  1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente provvedimento.