Proposta di modifica n. 84.42 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 84.

testo emendamento del 16/06/20

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

  10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, e di 800 euro per i mesi di giugno, luglio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  11. Hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;

   b) al comma 14 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.