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Articolo aggiuntivo n. 82.014 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 82.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 82, è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:

   a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

    1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;

    2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;

    3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;

   b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.

  2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 524,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.