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Proposta di modifica n. 82.17 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 82.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.