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Articolo aggiuntivo n. 78.03 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 78.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)

  1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.
  3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri», con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.