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Proposta di modifica n. 75.5 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 75.

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  2-bis. Le indennità' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.