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Proposta di modifica n. 74.5 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 74.

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio sanitario nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».