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Proposta di modifica n. 72.109 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 72.
  • status: Approvato (Id. em. 72.91, 72.5, 72.40, 72.61, 72.65, 72.81, 72.95, 72.99, 72.106, 72.117, 72.11)

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

nuova formulazione del 03/07/20

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 1.» con il seguente: « 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».