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Proposta di modifica n. 68.33 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 68.
  • presentato il 16/06/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Mattia MOR (IV) e altri

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.