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Proposta di modifica n. 68.11 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 68.

testo emendamento del 16/06/20

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

  1. i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

  Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.