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Articolo aggiuntivo n. 67.08 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.