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Articolo aggiuntivo n. 67.010 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.