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Articolo aggiuntivo n. 66.03 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 66.
  • status: Approvato (Id. em. 66.01, 66.04, 66.05, 66.06)

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».

nuova formulazione del 03/07/20

  Nel capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

Art. 229-bis.
(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
   a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
   b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.
  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.