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Articolo aggiuntivo n. 52.035 al ddl C.2500 in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 16/06/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.